Con sentenza n. 3457 del 13 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha sancito il principio per cui in presenza di elementi che caratterizzano la subordinazione quali l’eterodirezione, lo stabile inserimento del dipendente nella organizzazione aziendale, l’insussistenza di un rischio di impresa in capo al lavoratore, il fatto che atti normativi abbiano ipotizzato la possibilità che un determinato lavoro assuma natura autonoma, non esclude che il lavoro stesso, nella sua contingente manifestazione ed in presenza degli elementi che caratterizzano la subordinazione, assuma natura subordinata.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno confermato la decisione dei Giudici di secondo grado, che avevano accertato la natura subordinata dell’attività di un lavoratore di addetto al ricevimento ed al pagamento delle scommesse all’interno di una sala corse.
Secondo i Giudici di legittimità, a nulla vale ad escludere la subordinazione, il fatto che il dipendente fosse libero di accettare o non accettare la singola offerta lavorativa datoriale, di presentarsi o non presentarsi a lavoro senza necessità di giustificazione e, con il preventivo consenso del datore, di farsi sostituire da altri essendo stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale della Società secondo modalità e fini predeterminati dalla stessa.