Con l’ordinanza del 30 agosto 2018, n. 21449, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale l’esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore per la prosecuzione volontaria del servizio comporti unicamente lo slittamento in avanti dei termini dell’età pensionabile, non modificando, invece, i diritti ed i doveri già posti in capo alle parti durante il periodo precedente.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno affermato che ove il lavoratore abbia inteso recedere dal rapporto nel corso del periodo di prosecuzione volontaria, è obbligato a dare alla controparte il preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c..