La Corte di Cassazione, sezione IV^ penale, con sentenza del 15 gennaio 2020 n. 1420, ha ribadito il principio secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti ex L. 231/2001 per i fatti commessi, nell’interesse degli stessi o a loro vantaggio, dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale (che, per espressa previsione legislativa può essere esclusa nel caso di particolare tenuità del danno e del pericolo provocati dalla condotta, nella concorrenza delle altre condizioni richieste dall’art. 131 bis cod. pen.) e quella amministrativa dell’ente per il fatto di reato commesso da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto alla altrui direzione. La Corte Suprema, richiamando i propri precedenti, ha precisato, infatti, che quella amministrativa degli enti ex lege 231/2001 è un tertium genus di responsabilità che coniuga i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo ed ha natura autonoma, investendo direttamente l’ente e trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l’intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell’ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica. “Tale autonomia esclude, pertanto”, spiega la Corte, “che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso”.