La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5540 del 1° marzo 2021, ha affermato che la nullità del patto di non concorrenza opera sia nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia indeterminato o indeterminabile, in quanto essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere i requisiti previsti per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 c.c., sia con riferimento all’ipotesi in cui, in violazione dell’art. 2125 c.c. il corrispettivo non sia pattuito, ovvero qualora lo stesso sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.