La Corte di Cassazione, con sentenza n. 438 del 12 gennaio 2021, ha ribadito, in tema di trasferimento di ramo d’azienda, che ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., costituisce elemento essenziale della vicenda traslativa l’autonomia funzionale del ramo oggetto della cessione, intesa come capacità, già dal momento della separazione dal complesso cedente imprenditoriale, di provvedere ad uno scopo produttivo in via del tutto autonoma ovvero con propri mezzi organizzativi e funzionali.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che l’operazione configurava un legittimo trasferimento di ramo d’azienda, in quanto, dal punto di vista oggettivo, la struttura oggetto della cessione aveva assunto, ben prima del trasferimento, una precisa autonomia funzionale.