Con sentenza del 5 dicembre 2016 n. 24796, la Suprema Corte, dopo aver premesso che tra le prescrizioni imposte dall’art. 7 L. 300/1970 non figurano parole quali tempestività o immediatezza o similari (di matrice esclusivamente giurisprudenziale), ha affermato che, nel licenziamento per motivi disciplinari, non assume alcun significativo rilievo il mero dato temporale, costituito dal decorso del tempo, poiché di per sé non determina alcun pregiudizio dei diritti di difesa del lavoratore interessato.
Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il provvedimento intimato dopo oltre un anno dalla contestazione disciplinare per i cui fatti era stato aperto anche un processo penale non aveva costituito alcun concreto pregiudizio all’esercizio del proprio diritto di difesa del lavoratore, che, pertanto non aveva dedotto nulla in merito.