La liquidazione della rendita INAIL ai superstiti è subordinata alla condizione di vivenza a carico

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25975 del 16 novembre 2020, ha ribadito che il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei superstiti presuppone la vivenza a carico la quale è provata se ricorrono, contestualmente, due condizioni: i) che gli ascendenti medesimi si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonomi; ii) che al loro mantenimento concorreva, in modo efficiente, il lavoratore defunto, dovendo intendersi tale requisito nel senso che non è necessario che i superstiti siano totalmente mantenuti in tutti i loro bisogni dal lavoratore defunto ma è indispensabile che quest’ultimo abbia contribuito in modo efficiente al loro mantenimento mediante aiuti economici che, per costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso degli eredi, non ritenendo sussistenti elementi indicativi della vivenza a carico alle suddette condizioni.