La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25975 del 16 novembre 2020, ha ribadito che il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei superstiti presuppone la vivenza a carico la quale è provata se ricorrono, contestualmente, due condizioni: i) che gli ascendenti medesimi si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonomi; ii) che al loro mantenimento concorreva, in modo efficiente, il lavoratore defunto, dovendo intendersi tale requisito nel senso che non è necessario che i superstiti siano totalmente mantenuti in tutti i loro bisogni dal lavoratore defunto ma è indispensabile che quest’ultimo abbia contribuito in modo efficiente al loro mantenimento mediante aiuti economici che, per costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso degli eredi, non ritenendo sussistenti elementi indicativi della vivenza a carico alle suddette condizioni.