Con sentenza n. 7306 del 14 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora la lettera di adozione di un provvedimento disciplinare venga consegnata a mani al lavoratore e costui ne rifiuti la ricezione, il datore – o un suo delegato – deve darne lettura, o quantomeno tentarvi, affinché la comunicazione possa ritenersi conosciuta dal destinatario.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto la sanzione disciplinare illegittima, ritenendo che la stessa non fosse stata regolarmente comunicata al lavoratore prima della sua applicazione.