Con la sentenza n. 22796 del 9 novembre 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che i comportamenti di un lavoratore atti ad integrare grave insubordinazione verso i propri superiori, consistita in plurime condotte del lavoratore inosservanti di obblighi generali inerenti il rapporto di lavoro e di specifici obblighi professionali, comportanti, peraltro, un deterioramento nei rapporti con la società capogruppo e aggravati dalla posizione elevata del ricoperto ruolo aziendale, integrano gli estremi del licenziamento per giusta causa. Nella fattispecie concreta, la Corte ha quindi ritenuto sussistente il requisito della proporzionalità tra l’insubordinazione del lavoratore e la sanzione dichiarando legittimo il licenziamento irrogato al medesimo.