Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2756 del 4 luglio 2005, ha statuito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., come modificato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 276/2003, pur continuando il ramo d’azienda ceduto ad essere inteso quale articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, non è più richiesta la preesistenza dell’autonomia funzionale, potendo il ramo essere identificato dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento, purché si presenti come un’organizzazione di mezzi idonea, anche mediante successiva eventuale integrazione ad opera del cessionario, allo svolgimento dell’attività d’impresa.