L’INPS Con circolare n. 130 pubblicata il 15 settembre 2017, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS) riguardante la gestione di eventi indennizzabili che possono avvenire durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
Il FIS ha lo scopo di assicurare, attraverso l’erogazione dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario, una tutela in costanza di rapporto di lavoro per quei lavoratori impiegati alle dipendenze di datori di lavoro con più di cinque dipendenti ed appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria e che non abbiano costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
L’Istituto, con la suddetta circolare, ha chiarito i criteri sulla base dei quali autorizzare le istanze di accesso all’assegno di solidarietà e all’assegno ordinario, nonché i casi di compatibilità di queste due prestazioni con le altre indennità previste dalla legge.