Con sentenza del 28 ottobre 2021, emessa nella causa C-909/19, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, interpretando la Direttiva 2003/88/CE, concernente alcuni aspetti relativi all’organizzazione dell’orario di lavoro, ha affermato che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue, su iniziativa del proprio datore di lavoro, una formazione professionale si qualifica come orario di lavoro.
In particolare, la Corte di Giustizia UE ha rilevato che, per comprendere se un determinato lasso temporale possa rientrare – ai sensi della predetta direttiva – nella nozione di “orario di lavoro”, l’elemento determinante è il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente sul luogo imposto dal datore di lavoro, nonché a rimanere a disposizione di quest’ultimo al fine di poter fornire direttamente i propri servizi in caso di necessità.
Su tali presupposti, dunque, la Corte ha precisato che il periodo di formazione è da ricomprendere nell’orario di lavoro, quand’anche il dipendente non svolga in tale periodo le proprie mansioni e la formazione avvenga in luoghi differenti da quelli in cui lo stesso esercita abitualmente la propria attività professionale.