Con sentenza n. 30712 del 21 dicembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso si controverta di crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti negli ultimi dodici mesi che precedono, il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia dell’INPS quanto di sua spettanza in caso di insolvenza del datore di lavoro, si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge n. 297 del 1982 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo oppure, in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali, all’esito della procedura esecutiva).
Dal verificarsi di tali presupposti decorre la prescrizione annuale del diritto, la quale non si interrompe nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro.