La distribuzione dell’onere della prova nel giudizio di impugnazione di un licenziamento collettivo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20335 del 24 agosto 2017, in tema di licenziamenti collettivi, ha ribadito che sul datore di lavoro grava l’onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, con indicazione – in relazione a ciascuno di questi – dello stato familiare, dell’anzianità e delle mansioni, mentre, invece, sul lavoratore incombe l’onere di dimostrare l’illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la stessa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, facendo applicazione di tale principi, ha ritenuto che il datore di lavoro avesse correttamente assolto ai propri oneri probatori, avendo indicato, nella comunicazione obbligatoria prevista all’art. 4 co. 9 della L. 223/1991, i carichi di famiglia, l’anzianità di servizio, le esigenze tecniche, organizzative, produttive ed i relativi punteggi.