Con sentenza n. 2600 del 2 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che il principio di libertà delle forme si applica anche al contratto collettivo di lavoro ed ai negozi connessi come il recesso unilaterale ex art. 1373, 2° comma c.c..
Pertanto, qualora le parti non abbiano espressamente previsto la forma scritta per la stipula e la disdetta del contratto collettivo aziendale, il recesso datoriale può essere comunicato verbalmente.
Nel caso di specie, alcuni dipendenti avevano lamentato il mancato pagamento di un premio previsto dal contratto aziendale applicabile, il quale aveva durata annuale e si rinnovava tacitamente in assenza di disdetta da comunicarsi entro una determinata data. La società, tuttavia, aveva ritenuto di non dover corrispondere il suddetto premio a fronte dell’intervenuta disdetta verbale del contratto, presentata nel corso di una riunione con le organizzazioni sindacali prima della suddetta data determinata.