Con ordinanza n. 9148 del 31 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 54 bis D.Lgs. n. 165 del 2001 sul c.d. “whistleblowing” garantisce protezione al lavoratore che segnala illeciti altrui, senza tuttavia esimerlo da responsabilità ove a sua volta commetta illeciti autonomi.
Nel caso di specie la lavoratrice, dopo aver segnalato al datore di lavoro gli illeciti disciplinari commessi dai colleghi, era stata sospesa per essersi resa ella stessa responsabile della medesima condotta, avendo prestato attività lavorativa presso un’organizzazione privata in mancanza della necessaria autorizzazione datoriale.
Secondo la Suprema Corte, la normativa sul “whistleblowing” non costituisce un esimente per gli autonomi illeciti commessi dal lavoratore da solo o in concorso, potendosi al più valutare, il suo pentimento e la sua collaborazione, sotto il profilo della proporzionalità della sanzione da irrogarsi.