Con due recenti pronunce, la n. 1089 del 20 gennaio 2006 e la n. 3219 del 14 febbraio 2006, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento legislativo che va nella direzione di ampliare le categorie dei soggetti sottoposti alla contribuzione ENPALS.
In particolare, la Cassazione ha stabilito che chi esegue la propria prestazione nell’ambito di programmi pubblicitari oppure chi svolge attività di animazione all’interno di villaggi turistici rientra tra il lavoratori dello spettacolo e, pertanto, ha diritto al versamento dei contributi previdenziali all’ENPALS.