La Suprema Corte con ordinanza n. 8193 del 4 aprile 2018 ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui “l’avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito, per il principio di consunzione del potere disciplinare che un’identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica”.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità, sulla base del principio di diritto sopra richiamato, hanno dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente di una società di servizi postali, che era già stato oggetto di una sanzione conservativa per i medesimi fatti per i quali successivamente aveva patteggiato una pena in relazione alle imputazioni per peculato e falso ideologico.