La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27422 del 1 dicembre 2020, ha affermato che la previsione di clausole penali accessorie al contratto di lavoro non si sottrae alla regola comune della necessità del consenso del contratto, e non rientra, pertanto, tra i poteri unilaterali di conformazione della prestazione di lavoro rimessi alla parte datoriale.
Secondo la Corte Suprema il presupposto indispensabile per l’esistenza della clausola penale accessoria è che essa sia stata oggetto di specifica contrattazione e comunque di approvazione; ne consegue che, in mancanza di specifico accordo, le disposizioni unilaterali del datore di lavoro non possono integrare valide clausole penali vincolanti per il lavoratore.