La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9224 del 20 aprile 2006, ha statuito che non può beneficiare degli sgravi contributivi previsti dall’art. 7 della L. n. 223/1991 il datore di lavoro che abbia assunto lavoratori in mobilità precedentemente licenziati da un diverso datore di lavoro che, però, abbia con il primo rapporti di coniugio, parentela, affinità. In questi casi, infatti, verrebbe ad essere integrata una sostanziale coincidenza degli assetti societari che, così come similmente previsto all’art. 8, co. 4 bis, del medesimo testo legislativo, rende immotivata l’erogazione dei benefici di cui sopra.