Con ordinanza del 7 gennaio 2021, il Tribunale di Venezia ha stabilito che la cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 debba essere concessa a tutti i dipendenti di imprese che non accedono ad altri strumenti di integrazione salariale, al di là della forma giuridica del datore di lavoro.
La ratio della normativa speciale, infatti, è quella di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, fornendo sostegno a quelle attività che, altrimenti, subirebbero gli effetti negativi della pandemia senza alcun supporto.
Il Tribunale ha così accolto il ricorso d’urgenza presentato da una Fondazione privata Onlus con personalità giuridica che si era vista negare dall’Inps l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale in quanto – dal punto di vista previdenziale – la Fondazione risultava soggetto iscritto alla gestione pubblica.