La Suprema Corte, con la sentenza n. 31413 del 21 settembre 2006, ha confermato le pronunce emesse nelle precedenti fasi di merito, che avevano ritenuto illegittima la condotta dei responsabili aziendali, ed ha esaminato la fattispecie giuslavoristica del cd. “mobbing” sotto il profilo penale, riconducendola nell’ambito della violenza o tentata violenza privata. In sintesi, la condotta punita si era sostanziata nella sottoposizione dei lavoratori, che non avevano accettato il patto novativo di demansionamento, ad un regime lavorativo umiliante in quanto privo di qualsiasi incarico o attività operativa, per di più da svolgersi in un luogo fatiscente e squallido, e percepito dai lavoratori stessi come indecoroso, e come elemento di pressione psicologica per indurli ad accettare il patto di demansionamento.