Con ordinanza n. 2774 del 5 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale è privo di validità il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto dal solo datore.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito come il rispetto della forma scritta, prevista ad substantiam, inerente la clausola appositiva del termine presupponga la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore in una fase antecedente o contestuale l’inizio della propria attività lavorativa.
Secondo la Corte, quindi, non è sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna rappresenta per il lavoratore solo una semplice volontà di essere parte del contratto di lavoro e non un’accettazione inequivocabile della durata limitata del rapporto.