L’INPS, con messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022 ha fornito chiarimenti in ordine al cd. “Accordo di transizione occupazionale” (art. 22-ter del D.Lgs. 148/2015 introdotto dalla Legge di Bilancio 2022) con cui si prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti e che operano nei settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.
L’ulteriore periodo di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi non ulteriormente prorogabili e non viene conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.
L’Istituto previdenziale ha precisato che le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter del D.Lgs. 148/2015 sono tenute al versamento del contributo addizionale nella misura del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.