Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 7 del 24 marzo 2017, fermo restando quanto già chiarito con la circolare n. 30 del 14 ottobre 2016 (vedi newsletter n. 23/2016) ha fornito le indicazioni operative in merito all’applicazione, per l’anno 2017, delle disposizioni inerenti l’intervento straordinario di integrazione salariale destinato alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa previste dal D.L. 244/2016.
In particolare, Il Ministero ha chiarito che il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al comma 11-bis dell’art. 44 del D.lgs. n. 148/2015, per il 2017, è destinato a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, conclusi nell’arco temporale 2016 – 2017, si trovino, nel 2017, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso. Il Ministero ha altresì chiarito il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi.