Interpretazione delle transazioni e delle rinunce

La Corte di Cassazione, con sentenza del 14 gennaio 2021, n. 558, ha ribadito che, in materia di accordi di transazione e rinuncia relativi a rapporti di lavoro subordinato, le dichiarazioni di rinuncia, espresse in termini generici, a pretese in astratto ipotizzabili, sono assimilabili alle clausole di stile e non sono quindi sufficienti, di per sé, a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato. Per assumere valore di rinuncia o transazione deve accertarsi, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili, che esse siano state rilasciate con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere su di essi.