Con sentenza n. 1965 del 2 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha riconosciuto ad un dipendente di una società radiotelevisiva il diritto ad essere inquadrato nella qualifica di capo redattore ed a percepire il relativo trattamento economico, precisando che “il diritto .. alla qualifica corrispondente alle mansioni svolte (ex art. 2103 cod. civ.) può fondarsi anche sull’esistenza di una prassi aziendale relativa all’assegnazione di un inquadramento ai lavoratori addetti a determinate mansioni, in deroga alle previsioni del contratto collettivo”.