Con sentenza n. 10048 del 17 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’attività del giornalista e del collaboratore fisso (ossia di colui che, pur non assicurando un’attività giornaliera, fornisca con continuità un flusso di notizie attraverso la redazione sistematica di articoli o la gestione di rubriche) è inquadrabile nel rapporto di lavoro autonomo e non subordinato se tra le parti siano pattuite prestazioni che vengono singolarmente convenute e retribuite secondo la struttura di conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari, sebbene si svolgano in modo continuativo.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno respinto la pretese dell’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) che chiedeva al gruppo editoriale il pagamento di contributi omessi sul presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro con alcuni giornalisti che svolgevano attività di collaborazione fissa, in quanto ha ritenuto sussistenti gli indici sopra individuati qualificanti la natura autonoma del rapporto.