La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23263 del 5 ottobre 2017, in tema di infortunio sul lavoro, ha precisato che ove l’assicurazione obbligatoria dell’INAIL non operi per ragioni soggettive o oggettive, il datore di lavoro è tenuto a risarcire al lavoratore il danno alla salute o biologico ed il danno morale ex art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale.
Nel caso di specie, è stata ritenuto provato il diritto al risarcimento del danno biologico e morale risentiti dal lavoratore all’esito dell’infortunio sul lavoro, occorso per esclusiva responsabilità datoriale. Secondo la Corte, infatti, l’infortunio si era verificato per la mancanza di un presidio di sicurezza del macchinario cui era addetto il dipendente ed alla omissione di una doverosa attività di vigilanza sulla organizzazione del lavoro.