Con sentenza n. 10317 del 5 maggio 2006, la Corte di Cassazione, ha chiarito che, in tema di infortuni sul lavoro, nella nozione di “occasione di lavoro” rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia dei terzi e anche allo stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa, presupposto dell’obbligo assicurativo. Sono, pertanto, compresi nell’occasione di lavoro gli spostamenti del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa.