Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4062 del 22 febbraio 2006, ha affermato che anche l’infortunio occorso al lavoratore fuori dell’orario di lavoro e nello svolgimento di compiti estranei alle proprie mansioni abituali, ma collegabili allo svolgimento dell’attività produttiva dell’azienda, ha natura professionale. In particolare, la predetta pronuncia ha precisato che la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro deriva dall’esistenza dell’obbligo di sicurezza a suo carico (art. 2087 c.c.), che gli impone di adottare ogni misura idonea a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore. Incombe, pertanto, sul lavoratore che invoca il risarcimento l’onere di provare l’inosservanza del predetto obbligo, nonché il danno e la sussistenza del necessario nesso eziologico.