Infortuni sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro

In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6154 del 20 marzo 2006, ha ribadito il principio secondo cui la responsabilità per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore – art. 2087 c.c. – impone all’imprenditore l’obbligo di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
Tale responsabilità è esclusa solo quando il rischio deriva da un’attività che non abbia alcun rapporto con l’attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa. L’eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell’imprenditore, che ha l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: non è sufficiente che le cautele assunte dall’imprenditore garantiscano che ogni singolo apparecchio sia rispondente ai dettati antinfortunistici. E’, invece, necessario che ad ogni parte del sistema antinfortunistico approntato nell’azienda sia preposto un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze di quel sistema.