Con la circolare n.2/2016, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative sull’utilizzazione di apparecchiature di localizzazione satellitare montati su autovetture aziendali, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, L. n. 300/1970, come novellato dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2015, al fine di chiarire se questi siano o meno considerati strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e quindi esclusi dalle condizioni e dalla procedura autorizzatoria del medesimo art. 4. In particolare, l’Ispettorato ha affermato che i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento aggiuntivo agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Pertanto per l’installazione di tali sistemi, rientrando nel campo di applicazione di cui al comma 1, art. 4 L. n. 300/1970, viene richiesto un accordo con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.