La Corte di Cassazione, con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12549, ha ribadito il consolidato orientamento secondo il quale sono indennizzabili solo quegli infortuni che si pongono in rapporto di stretta connessione e complementarietà con l’attività lavorativa protetta (Cass. 2 giugno 1998, n. 5416).
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso che potesse sussistere un diretto collegamento tra le circostanze in cui si era determinato l’infortunio del lavoratore e l’attività lavorativa prestata rigettando, pertanto, la domanda proposta dagli eredi del de cuius, diretta al riconoscimento dell’indennità per inabilità temporanea e, dalla data del decesso, della rendita ai superstiti in favore della moglie dell’assicurato.