Con sentenza n. 29105 dell’11 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha statuito che, nell’ipotesi di declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato al lavoratore in somministrazione per l’insussistenza della ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione o il funzionamento dell’azienda, l’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970 deve essere parametrata alla retribuzione percepita presso l’utilizzatore e non all’indennità di disponibilità corrisposta negli ultimi mesi del rapporto di lavoro, a seguito della illegittima interruzione della missione, e ciò al fine di ripristinare lo status quo ante rappresentato dallo svolgimento dell’effettiva attività lavorativa presso il datore di lavoro-utilizzatore.