Con sentenza del 1 marzo 2022, n. 6744, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di indennità risarcitoria ex art. 18 L. 300/1970 in caso di illegittimità del licenziamento irrogato dal datore di lavoro.
La Suprema Corte ha ribadito il proprio recente orientamento secondo il quale, per individuare la retribuzione globale di fatto al fine di determinare l’ammontare della suddetta indennità risarcitoria, occorre considerare tutti i compensi di carattere continuativo che avrebbero costituito la retribuzione del lavoratore se non fosse stato illegittimamente licenziato.
Infatti, la funzione dell’indennità ex art. 18 Statuto dei Lavoratori è quella di ripristinare lo “status quo” antecedente al licenziamento, tenendo indenne il lavoratore da conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro. Conseguentemente, secondo i Giudici di legittimità devono essere ricompresi nella retribuzione globale di fatto gli aggiornamenti ed incrementi retributivi premianti intervenuti, ad esempio a seguito di accordi sindacali, tra il licenziamento e la reintegra, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché quelli legati a particolari modalità della prestazione ed aventi carattere occasionale o eccezionale.