L’INPS, con circolare n. 75 del 22 giugno 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) per quei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASPI.
L’Istituto previdenziale ha chiarito che per i suddetti lavoratori è concessa, nel limite massimo di dodici mesi ed in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020 ed in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
L’indennità spetta a tutti i lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro, compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati.
Il pagamento dell’indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga. La percezione dell’indennità dà titolo all’accredito della contribuzione figurativa e al riconoscimento, ove spettante, dell’assegno per il nucleo familiare.