L’INPS, con il messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla decorrenza del termine ed alla sospensione dello stesso per la presentazione della domanda di indennità NASPI nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
L’Istituto previdenziale ha chiarito che il termine per la domanda di NASPI può essere presentata “online” entro i 68 giorni successivi al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in tutti quei casi in cui il CCNL di appartenenza lo preveda.
In particolare, il termine per la domanda di NASPI rimane sospeso per tutto il periodo della malattia se essa è indennizzabile dall’INPS o l’infortunio/malattia professionale è indennizzabile dall’INAIL ed è insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Decorre invece dalla fine della malattia o dell’infortunio se la patologia o l’incidente si sono verificati durante il rapporto lavorativo e si sono protratti oltre la cessazione dello stesso.