Con circolare del 5 maggio 2016 n. 74, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative in merito all’indennità di disoccupazione, denominata DIS-COLL, rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione: tale prestazione, introdotta dal D.lgs. n. 22 del 2015 in via sperimentale per l’anno 2015, è stata prorogata anche nell’anno 2016, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 (art. 1, c. 310 L. 208/2015, c.d. Legge di Stabilità 2016).
In particolare, l’Inps ha precisato che sono destinatari della prestazione i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva (oppure che non conseguono alcun reddito).
Per avere diritto all’indennità, il percettore, oltre a risultare disoccupato, deve dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva e, inoltre, far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo dal 1° gennaio 2015 alla data di cessazione avvenuta involontariamente nel 2016.