L’INPS, con circolare n. 57 dell’11 marzo 2025, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di riconoscere la prestazione economica di malattia ai lavoratori percettori di un trattamento pensionistico che avviano un rapporto di lavoro dipendente in base alla nuova copertura assicurativa e ovviamente fermo restando che la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.
L’Istituto previdenziale, superando quanto disposto con la circolare n. 95bis del 6 settembre 2006, ha riconosciuto che la funzione dell’indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, attiene anche al lavoratore che, trovandosi in malattia (pur continuando a percepire il trattamento pensionistico), perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.
L’INPS, ha, altresì, precisato che, nel caso di percezione dell’indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, in quanto l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione.