L’INPS, con messaggio n. 4468 del 27 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di richiesta dell’indennità di disoccupazione NASpI per i dipendenti in stato di malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L’Istituto Previdenziale, nel richiamare la sua precedente circolare n. 94/2015, ha precisato che nel caso di evento di malattia indennizzabile dall’INPS o di infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro o malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
L’INPS ha altresì chiarito che, al fine di rendere più celeri i tempi di liquidazione, dal 1° marzo 2025 verrà richiesto da parte del lavoratore l’invio del certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto ente.