L’INPS, con messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in ordine alla non applicabilità delle preclusioni e sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (previste attualmente fino al 31 marzo 2021) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo, così come previsto dell’articolo 14, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020 e dall’articolo 1, comma 311, della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
In particolare, alcune strutture territoriali avevano respinto le domande di indennità di disoccupazione NASpI, nell’ipotesi in cui l’accordo collettivo aziendale recasse la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’Istituto, ha, pertanto, chiarito che, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali nonché l’adesione da parte del lavoratore.