L’INPS, con messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020, ha fornito alcune indicazioni in ordine alla misure ed alle indennità introdotte dal D.L. n. 104/2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (cd. Decreto Agosto).
L’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, prevede che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
L’Istituto previdenziale richiama, altresì, l’art.9 del suddetto decreto che prevede l’erogazione di una indennità di importo pari a 1.000 euro per varie categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, nonché i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo.
L’INPS, ha inoltre chiarito che per il riconoscimento della suddetta indennità, i lavoratori interessati, alla data della presentazione della domanda, non devono essere titolari né di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato né titolari di trattamento pensionistico diretto.