Con ordinanza n. 6031 del 4 ottobre 2019, il Tribunale di Padova ha statuito che l’esito delle indagini effettuate da un investigatore privato, su richiesta del datore di lavoro, sono utilizzabili per intimare il licenziamento al lavoratore che ha commesso un fatto illecito avente autonoma rilevanza penale, civile, amministrativa.
Il Giudice ha ribadito che il controllo a distanza mediante investigatore privato trovi giustificazione nell’art. 4 della L. 300/1970 e che rientri nell’ambito dei c.d. “controlli difensivi”.
Nel caso di specie il lavoratore si era ripetutamente assentato dal lavoro per attendere ad attività personali e totalmente prive di attinenza con le obbligazioni contrattuali. Tale condotta integra pertanto il reato di truffa ai danni della parte datrice di lavoro.