La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14417 del 27 maggio 2019, ha ribadito il regime di incumulabilità tra la pensione di anzianità ed i redditi derivanti da lavoro dipendente nel senso che la prima può essere erogata solo se al momento della presentazione della domanda il rapporto di lavoro sia effettivamente terminato, requisito questo indefettibile prescritto dalla Legge (art. 22 L. n. 153/1969).
La Corte ha precisato che il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello con riferimento al quale sono stati versati i contributi.