L’INPS con messaggio n. 594 dell’8 febbraio 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) alla disciplina del contributo di licenziamento dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito delle procedure di licenziamento collettivo.
Per i licenziamenti effettuati a far data dal 1° gennaio 2018, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro, tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, sono tenuti a versare il contributo ex art. 2, c. 31, della L. 92/2012 che, per effetto della Legge di bilancio (art. 1, c. 137, L. 205/2017), è pari all’82% del massimale mensile NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per 3 volte.
Viene, altresì, chiarito che la legge di bilancio 2018, dispone che sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017. Il momento di avvio della procedura coincide con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte degli organismi sindacali ai sensi dell’art. 4, comma 5, L. n. 223/1991.