La Sezione Tributaria della Suprema Corte, con sentenza n. 20056 del 15 settembre 2006, ha ribadito che tutte le somme erogate in diretta ed immediata correlazione con la cessazione del rapporto dipendente, ivi comprese quelle corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni in aggiunta al trattamento di fine rapporto, le quali trovano giustificazione nell’ambito del rapporto stesso e nella sua risoluzione consensuale, difettando il presupposto per qualificare il versamento come erogazione liberale, di carattere eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti, sono soggette a tassazione.
Incentivo all’esodo e tassazione
Con sentenza n. 6516 del 23 marzo 2006, la Corte di Cassazione ha affermato che l’erogazione corrisposta in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro ad integrazione del TFR costituisce una vera e propria controprestazione, la cui funzione è quella di ottenere il consenso del dipendente alla risoluzione anticipata del rapporto.
Il pagamento di questa somma, quindi, integrando il TFR, non rientra tra le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti di cui all’art. 48, comma 2, lett. f) del DPR 917/86, bensì tra le varie indennità erogabili a causa e in dipendenza dell’impiego e, come tale, è da ritenersi imponibile ai sensi dell’art. 48 del citato DPR e va conteggiata interamente come reddito imponibile ai fini IRPEF.