Con ordinanza n. 10602 del 4 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che gli incentivi all’esodo corrisposti al lavoratore all’esito di un accordo con il datore di lavoro, non hanno natura liberale ma costituiscono reddito di lavoro dipendente e conseguentemente sono soggette alla tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986.