L’INAIL, con circolare n. 21 del 12 aprile 2006, ha trattato il tema delle attività di somministrazione disciplinate dal D.Lgs. 276/2003.
Questi i punti essenziali:
a) il premio assicurativo dei lavoratori somministrati deve essere calcolato in base al tasso di rischio stabilito per l’attività svolta per l’impresa utilizzatrice;
b) nei periodi in cui i lavoratori sono a disposizione, il premio va calcolato avendo quale parametro di riferimento il tasso previsto per gli impiegati dell’Agenzia di lavoro;
c) in caso di attività formativa, il rischio va assicurato con la voce di tariffa 0611 relativa alle attività didattiche;
d) in caso di tirocini formativi presso le aziende il premio assicurativo va calcolato sulla base delle attività svolta presso l’impresa utilizzatrice.