L’INAIL, con la circolare n. 22 del 12 aprile 2006 ha fornito importanti indicazioni in ordine alla tutela contro gli infortuni del lavoratore intermittente, precisando, in particolare, le modalità di determinazione della base di calcolo da prendere in considerazione per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, per la quota di rendita diretta che indennizza le conseguenze patrimoniali del danno e per la rendita ai superstiti.
In tale occasione, l’Istituto ha preliminarmente evidenziato che “in costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l’obbligo assicurativo, il premio andrà calcolato tenendo conto, sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità tra una chiamata e l’altra”.
Con preciso riferimento a quest’ultima ipotesi, dovrà farsi applicazione, ai fini assicurativi, dell’art. 116 del T.U. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in cui sono state regolamentate le situazioni in cui il lavoratore non presta la sua opera in modo continuativo.
In questi casi, tra cui rientrano anche i periodi di inattività del lavoratore intermittente che percepisce comunque un’indennità di disponibilità, l’INAIL ha chiarito che si dovrà assumere a riferimento, ai fini del calcolo della rendita per invalidità permanente, una retribuzione presunta, ossia la retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera, così come individuata al comma secondo dell’art. 116 del più volte citato T.U..